Ministero dell’economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581,
recante norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
VISTO l’articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni,
recante riforma dell’organizzazione del Governo;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante
norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato
ai sensi dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni
statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi
pronostici;
VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con
legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione
ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
VISTO il Decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei
Prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l’altro, esteso alle Agenzie di
scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonchè altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione
dell’articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
VISTO il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato
sulla GURI serie generale del 14 giugno 2003 n.136, con il quale è stata data evidenza
della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche
relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonchè ad altri eventuali giochi
connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi
3) Snai S.p.A.;
VISTO il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004,
n. 229, ed in particolare l’articolo 10, comma 3, che ha previsto che il Ministero
dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, stabilisca i tipi di scommessa, gli eventi che ne costituiscono l’oggetto nonchè
le relative modalità tecniche di svolgimento;
Dispone
Articolo 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici della scommessa a totalizzatore
nazionale su eventi calcistici denominata "Big match”.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) Apertura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperta l’accettazione
della scommessa ed il totalizzatore nazionale è abilitato ad
accettare scommesse;
d) Chiusura dell’accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiusa la
scommessa ed il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare
scommesse a totalizzatore per quella scommessa;
e) Concessionario, l’operatore di gioco individuato da AAMS, ovvero da
individuare attraverso procedura di selezione, nel rispetto della disciplina
comunitaria e nazionale;
f ) Disponibile a vincite, l’importo da suddividere, per ciascuna scommessa,
tra le unità di scommessa vincenti;
g) Esito, il risultato certificato da AAMS che si verifica per ciascun evento;
h) Esito pronosticabile, la possibilità o l’insieme delle possibilità contemplate
per l’evento su cui si effettua la scommessa;
i) Evento, l’avvenimento su cui si effettua la scommessa;
l) Giocata, l’insieme delle unità di scommessa proposte dal partecipante;
m) Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
n) Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o
di una giocata sistemistica;
o) Giocata sistemistica o a sistema, la formulazione abbreviata di una serie
di unità di scommessa derivanti dall’espressione di un numero di pronostici
superiore a quello minimo richiesto;
p) Giocata valida, la giocata accettata dal totalizzatore nazionale e successivamente
non annullata;
q) Jackpot o riporto, il disponibile a vincite non assegnato nel caso in cui
non risultino unità di scommessa vincenti per un tipo di scommessa e
riassegnato al disponibile a vincite successivo, relativo alla medesima
scommessa;
r) Palinsesto, programma degli eventi calcistici sui quali è possibile scommettere;
s) Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
t) Posta unitaria, l’importo pagato dal partecipante per ciascuna unità di
scommessa;
u) Pronostico, l’esito o gli esiti pronosticati dal partecipante sul singolo
evento o sugli eventi componenti la scommessa;
aa) Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale
di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse, che aderisce ad
un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente
e che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS ed in possesso di
licenza di polizia, rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza di cui all’articolo
88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, gestisce il rapporto con il
partecipante, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite ed i
rimborsi entro i limiti di importo stabiliti dal decreto del Ministro delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;
bb) Quota, il numero, determinato secondo quanto disposto dall’articolo 11
del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 agosto
2004, n. 229, che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina
l’importo della vincita di ciascuna unità di scommessa vincente;
cc) Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l’avvenuta registrazione
della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita
e/o di rimborso, l’unico titolo al portatore valido per la riscossione
degli stessi;
dd) Schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici
sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di
riportare i pronostici espressi dal partecipante;
ee) Terminale di gioco, l’apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario
e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l’acquisizione
delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute di partecipazione;
ff ) Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da
AAMS, per la gestione delle scommesse a totalizzatore;
gg) Unità di scommessa, l’insieme minimo di pronostici necessario per potere
accettare la scommessa;
hh) Unità di scommessa vincente, l’unità di scommessa in cui i pronostici
indicati dal partecipante sono conformi agli esiti degli eventi oggetto di
scommessa.
Articolo 2
Eventi ammessi
1. Oggetto delle scommesse a totalizzatore di cui all’articolo 1, sono gli eventi
calcistici relativi a competizioni nazionali, continentali, di area extraeuropea,
mondiali ed internazionali.
Articolo 3
Caratteristiche della scommessa "Big match”
1. La scommessa "Big match” consiste nell’esprimere un pronostico su sette eventi
scelti dal partecipante, nell’ambito di tre gruppi, ciascuno costituito da un
massimo di dieci partite di calcio.
2. L’unità di scommessa della scommessa a totalizzatore "Big match” è costituita
dai pronostici che il partecipante indica sui sette eventi scelti. Il partecipante
sceglie tre eventi nel primo gruppo, tre nel secondo gruppo ed un evento nel
terzo gruppo. Per gli eventi scelti nei primi due gruppi, il pronostico del partecipante
si riferisce a tre esiti pronosticabili: "1” con il quale si pronostica la vittoria
della prima squadra indicata per ogni evento, "2” con il quale si pronostica
la vittoria della seconda squadra, "X” con il quale si pronostica il loro pareggio.
Per l’evento scelto nel terzo gruppo il pronostico si riferisce al risultato
esatto, scelto tra sedici esiti pronosticabili: "0-0”, "1-0”, "0-1”, "1-1”, "2-0”,
"0-2”, "2-1”, "1-2”, "2-2”, "3-0”, "0-3”, "3-1”, "1-3”, "3-2”, "2-3”, "altro”.
L’esito pronosticabile "altro” include tutti i risultati esatti diversi da quelli indicati
al precedente capoverso.
3. La giocata minima non può essere inferiore a due unità di scommessa e può
derivare anche dalla ripetizione di una singola unità di scommessa.
4. La giocata massima relativa alla scommessa "Big match” non può superare le
5.832 unità di scommessa. Entro tale limite è consentita la ripetizione di una
giocata, di una giocata sistemistica ed a caratura.
5. La posta di gioco per ciascuna unità di scommessa è pari ad 1 euro.
Articolo 4
Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione della scommessa "Big match” è emessa dal terminale
di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore
nazionale.
2. La ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa;
d. numero della scommessa a totalizzatore, anno e data di effettuazione della
medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h. importo complessivo della giocata;
i. data e ora, espressa in ore minuti e secondi, della giocata assegnata dal
totalizzatore nazionale;
l. numero di ripetizioni della scommessa.
Articolo 5
Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Sono ammesse, per la scommessa "Big match”, giocate sistemistiche ed a caratura.
2. Una giocata sistemistica deriva dall’indicazione, da parte del partecipante, di
un numero di esiti pronosticabili o di eventi superiore a quello necessario per
completare un’unità di scommessa. Il numero delle unità di scommessa derivanti
dallo sviluppo e l’importo complessivo sono comunicati dall’addetto ai
terminali al partecipante prima dell’emissione della ricevuta.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 unità di scommessa.
Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante
cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabile all’atto della giocata. Il
numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 ed un massimo
di 100. L’importo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore
complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il
numero totale delle cedole di caratura. L’importo minimo unitario della cedola
di caratura non può essere inferiore a quello della giocata minima prevista per
la scommessa.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno
i seguenti elementi:
a. denominazione del concessionario;
b. codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c. identificativo o logo grafico della scommessa;
d. numero della scommessa, anno e data di effettuazione della medesima;
e. pronostici contenuti nella giocata;
f. numero delle unità di scommessa accettate;
g. identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore
nazionale;
h. numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale
delle cedole emesse relative alla giocata;
i. importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola
cedola di caratura; l’importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo
di euro superiore;
l. data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata,
assegnata dal totalizzatore nazionale;
m. numero di ripetizioni della scommessa.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente
la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell’eventuale importo di
vincita, ricavato dal quoziente tra l’importo dei premi realizzati con l’intera
giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
Articolo 6
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione alle scommesse a totalizzatore si effettua contrassegnando i
risultati sulla schedina di gioco ovvero tramite digitazione diretta sui terminali
di gioco a seguito di dettatura da parte del partecipante.
Articolo 7
Tipologie di premio e calcolo delle quote di vincita
per la scommessa "Big match”
1. È prevista un’unica categoria di vincita per le unità di scommessa indicanti
esattamente gli esiti degli eventi in essa contenuti, ovvero dei 3 eventi scelti nel
primo gruppo, dei 3 eventi scelti nel secondo gruppo e dell’unico evento scelto
nel terzo gruppo.
2. Il calcolo della quota è determinato secondo le modalità previste dall’articolo
11, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto
2004, n. 229.
3. Qualora non risultino unità di scommessa vincenti per la scommessa "Big
match”, il relativo disponibile costituisce il jackpot della scommessa "Big
match”.
4. Qualora nell’ultima scommessa a totalizzatore "Big match”, ovvero in caso di
chiusura definitiva della stessa, non dovessero risultare unità di scommessa vincenti,
il disponibile a vincite sarà assegnato alla giocata sorteggiata tra tutte le
unità di scommessa valide. Le modalità di sorteggio sono definite con provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
Articolo 8
Validità delle scommesse
1. Per la determinazione dei casi di validità delle scommesse si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto
1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229.
2. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull’esito
finale delle partite stesse, si intende riferito, se non diversamente specificato, al
risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.
3. Nel caso di anticipata chiusura o di annullamento di uno o più eventi previsti
nel palinsesto, risultante da comunicazione di cui all’articolo 5, comma 3 del
decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato
dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n.
229, gli stessi non sono più oggetto di scommessa. Prima della data stabilita
nel palinsesto di gioco, la chiusura dell’accettazione di una scommessa "Big
match” avviene quando gli eventi disponibili non sono sufficienti a completare
un’unità di scommessa.
4. Le unità di scommessa accettate comprendenti gli eventi oggetto di annullamento
sono considerate non valide e rientrano nella disciplina prevista dall’articolo
18 del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così
come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
5 agosto 2004, n. 229.
Articolo 9
Certificazione, comunicazioni ufficiali e pubblicità
1. Le comunicazioni relative alla scommessa "Big match”, nonchè il bollettino
ufficiale contenente gli esiti delle scommesse, sono trasmesse per via telematica
dal totalizzatore nazionale ai concessionari e pubblicizzate sul sito internet di
AAMS, www.aams.it.
2. Gli esiti delle scommesse sono, inoltre, resi tempestivamente disponibili ed
accessibili dai concessionari presso ciascun punto di vendita appartenente alla
propria rete.
3. Copia del presente decreto è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire
a chiunque di prenderne visione.
Articolo 10
Palinsesto della scommessa
1. Il palinsesto della scommessa "Big match” è predisposto da AAMS settimanalmente.
2. Il palinsesto stabilisce il numero di eventi per ciascuno dei tre gruppi previsti
dalla scommessa nonchè gli eventi individuati per ciascun gruppo.
3. Con la predisposizione del palinsesto di ciascuna scommessa "Big match” è stabilita
la data di apertura e di chiusura dell’accettazione.
4. Il primo palinsesto di cui all’articolo 2, del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229, è comunicato con il provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato relativo all’approvazione del modello di schedina di gioco
da utilizzare come strumento di partecipazione alla scommessa