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Regolamento del gioco della Tris

Regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli


ARTICOLO 1

L'U.N.I.R.E. ai sensi della legge 24-3-42 n. 315 ha la facoltà di esercitare le scommesse sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi, quanto fuori di essi, secondo le norme del regolamento per le Scommesse sulle corse dei cavalli emesso dall'U.N.I.R.E. medesimo.
La gestione della scommessa TRIS può essere effettuata direttamente dall'U.N.I.R.E. o per mezzo di propri delegati.


ARTICOLO 2

La scommessa TRIS ha per oggetto i cavalli classificati ai primi tre posti dell'ordine di arrivo di una corsa prestabilita, il cui campo dei partenti viene pubblicizzato presso tutte le ricevitorie con comunicato ufficiale, che in deroga all'art. 7 del regolamento delle scommesse, costituisce il documento che fa testo ai fini dell'accettazione della scommessa TRIS.
La scommessa si effettua su appositi bollettari o per mezzo di macchine di convalida o di emissione delle ricevute con le procedure approvate dall'Ente e dal Ministero delle Finanze.


ARTICOLO 2 bis

E' in facoltà dell'UNIRE di disporre l'accettazione della scommessa TRIS su un campo di partenti che preveda la disputa di corse articolate in batterie e finale. In tal caso i cavalli dichiarati partenti nelle batterie riporteranno un numero di copertino progressivo dal numero uno al numero totale dei cavalli partecipanti alle batterie. Tale numerazione è quella che fa testo agli effetti della scommessa TRIS.Sono considerate vincenti le scommesse che indicano nella identica successione dell'ordine d'arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della finale.
L'accettazione di questa particolare scommessa TRIS avrà termine con un anticipo rispetto all'effettuazione della prima batteria, che verrà stabilito di volta in volta e tempestivamente notificato al pubblico.
Se uno o più cavalli dichiarati partenti nelle batterie o qualificati per la finale vengono ritirati, le scommesse seguiranno le norme previste dal successivo art. 9.6


ARTICOLO 3

L'unità di scommessa è di L. 1.000, comprensiva del compenso e rimborso spese dovuto dallo scommettitore e la scommessa minima non può essere inferiore a due unità. Il fondo disponibile per vincite è costituito dall'intero complessivo ammontare delle unità di scommessa, dedotto il prelievo di cui al decreto ministeriale previsto all'Art. 16 del DPR 640/72. La scommessa dovrà effettuarsi presso gli uffici di zona del gestore. Potrà anche effettuarsi, a scelta degli scommettitori, presso i ricevitori autorizzati, presso le Agenzie Ippiche, gli ippodromi e le Agenzie del TIU, i quali sono obbligati ad osservare ed a far rispettare dai partecipanti stessi tutte le norme del presente regolamento. La scommessa diverrà valida solo quando sarà depositata presso le Commissioni istituite presso gli uffici di zona del gestore di cui al successivo art. 7 e dalle stesse totalizzate.

Le ricevitorie autorizzate debbono essere contraddistinte da apposite insegne esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali. L'accettazione della scommessa Tris avrà termine con un anticipo, rispetto all'effettuazione della corsa designata, che verrà stabilito di volta in volta e tempestivamente notificato al pubblico. La partecipazione alla scommessa implica la piena conoscenza e l'accettazione delle norme del presente regolamento nonché di quelle del Regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui il presente Regolamento costituisce parte integrante.


ARTICOLO 4

Per ogni scommessa TRIS dovrà essere rilasciata o una ricevuta emessa dalle apposite macchine o una apposita bolletta a ricalco predisposta dal gestore e che prevede tre sezioni (figlia, spoglio, matrice). Ogni bolletta è utilizzabile per la compilazione di una sola scommessa con le unità consentite dalla bolletta stessa. Ogni bolletta riporta spazi su cui il ricevitore indicherà il numero della scommessa ed inoltre riporta apposite tabelle con i numeri progressivi dall'1 al 30 per il 1°, 2° e 3° arrivato. Presa preventivamente visione del campo dei partenti (esposto presso le ricevitorie) il partecipante indicherà al ricevitore di marcare o annerire gli appositi spazi corrispondenti ai numeri dei cavalli prescelti, uno come 1° arrivato, uno come 2° arrivato, uno come 3° arrivato. Poiché la scommessa minima è di due unità, come previsto dall'art. 3, lo scommettitore designerà un cavallo come vincente, ossia primo arrivato, e due cavalli che dovranno classificarsi indifferentemente al 2° e 3° posto. Qualora venisse designato un numero non compreso nel campo dei partenti oppure due o più volte lo stesso numero, la scommessa non sarà comunque soggetta al rimborso.

Dopo la compilazione della bolletta il ricevitore staccherà il tagliando figlia della scheda e lo consegnerà come ricevuta allo scommettitore, conserverà unite e custodirà con ogni cura le altre due parti (tagliandi spoglio e matrice) per farle pervenire al competente ufficio del gestore nel termine da quest'ultimo fissato. Il gestore separerà le due parti anzidette conservando a propria disposizione i tagliandi spoglio e depositando le matrici negli archivi previsti all'art. 7. Le ricevitorie che accetteranno le scommesse Tris a mezzo delle apposite macchine consegneranno al gestore, nei termini fissati da quest'ultimo, il tabulato riepilogativo oppure trasmetteranno i dati relativi alle giocate secondo le modalità approvate dall'Ente e da depositare negli archivi previsti all'art. 7. È consentita la effettuazione della scommessa anche su bollette approvate dall'Ente con riquadri nei quali indicare i numeri dei cavalli designati.


ARTICOLO 5

È consentita la partecipazione alla scommessa anche con speciali bollette a sistemi, sempre a tre sezioni, intendendosi per sistema la scritturazione abbreviata delle combinazioni consentite ed in particolare:

  • combinazioni in ordine derivanti da tre, quattro, n. cavalli;
  • combinazioni in ordine possibile tra un cavallo designato vincente ed altri n. cavalli designati (minimo 2);
  • combinazioni in ordine possibile tra un cavallo designato piazzato al 1° al 2° e al 3° posto ed altri n. cavalli designati (minimo);
  • combinazioni in ordine possibile tra due cavalli designati piazzati ad uno qualsiasi dei primi tre posti ed n. altri cavalli designati;
  • combinazioni in ordine possibile fra due cavalli designati per uno qualsiasi dei primi due posti ed altri n. cavalli designati;
  • altre combinazioni previste dai programmi elettronici approvati dall'Ente.


ARTICOLO 6

Qualora per qualsiasi motivo sulla bolletta risultino indicati cavalli in più rispetto al suo valore, la stessa parteciperà con le combinazioni possibili partendo dai cavalli con i numeri più bassi, sia in riferimento ai cavalli designati come vincenti, piazzati ed in accoppiata, sia per gli n. cavalli designati nell'ordine. Qualora la bolletta riporti un numero di cavalli minore di quello consentito, anche per effetto di errate o ripetute designazioni la stessa parteciperà con le combinazioni derivanti dal numero dei cavalli designati e non darà diritto a rimborso totale o parziale.


ARTICOLO 7

Il gestore istituirà le Commissioni locali in numero adeguato al miglior andamento della scommessa. Ogni commissione sarà composta da un Presidente, designato e nominato dall'U.N.I.R.E., da due rappresentanti del gestore, uno dei quali esercita anche le funzioni di Segretario. E' altresì istituito un archivio con armadi muniti di serrature di sicurezza e congegni di controllo ove la commissione deve archiviare, prima dell'orario ufficiale e comunque prima della partenza della corsa Tris, tutti i tagliandi 3 (matrice), tutti i tabulati e/o copie di ricevute relativi a scommesse accertate con sistemi informatizzati provenienti dagli uffici periferici e dalle ricevitorie autorizzate, dalle agenzie ippiche, dalle agenzie TIU e dagli ippodromi. La commissione verbalizza il numero complessivo delle unità di scommessa custodite, gli estremi dei tagliandi mancanti e non pervenuti e le ricevute annullate a qualsiasi titolo. Procede quindi entro i termini sindacati alla chiusura dell'archivio.
In conformità all'art. 24 del Regolamento Scommesse, le scommesse Tris che non siano pervenute alle Commissioni entro l'orario stabilito saranno rimborsate; del rimborso sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che dovrà rimanere affisso per un periodo di 8 giorni nei locali dove è stata accettata la scommessa. L'unico tagliando o documento idoneo a fare stato ad ogni effetto, anche in casi di contestazione, è quello custodito nell'archivio a norma del presente articolo. Qualora per qualsiasi motivo, il tagliando n. 3 (matrice) oppure il tabulato riepilogativo di cui all'art. 4, non fosse rinvenuto nell'archivio, la relativa scommessa deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e lo scommettitore ha diritto solamente al rimborso della posta pagata dietro consegna del tagliando n. 1 (figlia) in suo possesso, esclusa nel modo più assoluto ogni possibilità dell'U.N.I.R.E. e dei suoi ausiliari, del gestore e dei suoi ricevitori autorizzati.
Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui il tagliando n. 3 (matrice) o il tabulato riepilogativo di cui all'art. 4, rinvenuto nell'archivio si presenti non integro e non decifrabile in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o appaia comunque alterato o corretto.


ARTICOLO 8

Appresso l'ordine di arrivo ufficiale della corsa TRIS diramato dall'U.N.I.R.E., gli uffici di zona del gestore provvedono ad individuare dai tagliandi spoglio le bollette che indicano nella identica successione dell'ordine di arrivo dei cavalli classificati ai primi tre posti e che perciò possono essere dichiarate vincenti anche tenuto conto degli eventi previsti al successo art. 9, comunicandone i dati alle Commissioni di zona o locali. Gli uffici di zona rileveranno, inoltre, le unità di scommesse presumibilmente vincenti e risultanti dallo scrutinio effettuato dalle ricevitorie che hanno accettato la scommessa con macchine che prevedono la memorizzazione e selezione delle scommesse accettate.
Anch'esse vanno segnalate alla Commissione locale. La Commissione, previa constatazione della integrità dell'archivio, estrae dall'archivio le matrici delle schede, i tabulati e/o ricevute di scommessa segnalate come presumibili vincenti ed in base alle risultanze del loro contenuto determina le matrici vincenti. Le operazioni della Commissione saranno descritte su apposito verbale. Le vincite potranno essere riscosse solo previa presentazione della relativa ricevuta (tagliando figlia o scontrino emesso dalle macchine autorizzate dall'Ente di cui all'art. 4). In caso di smarrimento o distruzione della ricevuta, si perde il diritto alla riscossione della vincita. Non sono ammesse al riguardo giustificazioni o testimonianze (art. 32 del regolamento delle Scommesse).


ARTICOLO 9.1

Nel caso che nella corsa designata per la scommessa TRIS, due cavalli in rapporto di scuderia figurino tra i primi tre classificati dell'ordine di arrivo, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano tali due cavalli, indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati, e il cavallo non facente parte della scuderia al posto esattamente occupato. Se i cavalli che si classificano ai primi tre posti sono tutti in rapporto di scuderia, sono considerate vincenti le scommesse che indicano comunque tali cavalli.


ARTICOLO 9.2

Quando si verifica un arrivo in parità di due cavalli per il primo posto in una corsa designata per la scommessa TRIS, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano comunque ai primi due posti i cavalli classificati in parità e al terzo posto il cavallo classificato terzo nell'ordine di arrivo. Le quote si determinano nel modo seguente:

  • dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
  • dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti;
  • la differenza così ottenuta si divide in due parti uguali (quando su entrambe le combinazioni vincenti siano state effettuate scommesse);
  • successivamente si determina per ognuna delle due combinazioni vincenti il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui al precedente punto e il numero delle unità di scommessa risultanti su ciascuna combinazione;
  • infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le due quote.

Se i cavalli in parità al primo posto sono tre, sono considerate vincenti le scommesse che indicano tutti e tre i cavalli in parità indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati. Le quote per le tre combinazioni vincenti si determinano in analogia a quanto sopra disposto per il caso di parità tra due cavalli.

ARTICOLO 9.3

Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il secondo posto, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano al primo posto il cavallo classificato primo, e, comunque, due dei cavalli classificati in parità. In questo caso le quote vengono determinate nel modo seguente:

  • dal totale delle scommesse si detraggono le percentuali di prelievo;
  • dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate su tutte le combinazioni vincenti; la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti e sulle quali siano state effettuate scommesse;
  • successivamente si determina per ogni combinazione vincente il quoziente tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui al precedente punto e il numero delle unità di scommessa risultanti su ognuna delle combinazioni;
  • infine, sommando i risultati di tali ultime suddivisioni all'unità di scommessa si ottengono le quote relative ad ognuna delle combinazioni vincenti.


ARTICOLO 9.4

Quando si verifica un arrivo in parità di due o più cavalli per il terzo posto sono considerate vincenti le scommesse che indicano esattamente nell'ordine i cavalli classificati al primo e al secondo posto e al terzo uno qualunque dei cavalli classificati in parità. Le quote si determinano analogamente a quanto previsto per il caso di cui al precedente punto 9.3


ARTICOLO 9.5

Nel caso che nessuna scommessa indichi nell'esatta successione dell'ordine di arrivo i cavalli classificati ai primi tre posti della corsa designata, sono considerate vincenti le scommesse TRIS che indicano tutti e tre i suddetti cavalli indipendentemente dall'ordine in cui sono stati designati. Nel caso che nessuna scommessa soddisfi a tale condizione, il disponibile per vincite viene conglobato con quello della successiva scommessa TRIS.


ARTICOLO 9.6

Se uno o più cavalli dichiarati partenti nella corsa designata per la scommessa TRIS vengono ritirati, tutte le ricevute nelle quali figurano uno o più di tali cavalli potranno essere sostituire con analoghe ricevute unicamente nello stesso punto di accettazione in cui sono state scommesse e fino al momento di chiusura dell'accettazione della scommessa; non è ammesso nessun tipo di rimborso ad accettazione aperta. Dopo la chiusura dell'accettazione, a partire dal momento della diramazione della quota TRIS, saranno rimborsate, entro i successivi otto giorni, le sole unità di scommessa nelle quali figurino due o più cavalli ritirati e/o non regolarmente partiti (art. 12 del regolamento delle Scommesse), mentre tutte le unità di scommessa nelle quali figuri uno solo dei cavalli ritirati o non regolarmente partiti, non saranno rimborsate ma contabilizzate al fine di costituire un disponibile separato.
Tale importo sarà suddiviso tra quelle scommesse che hanno designato gli altri due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo. La quota relativa non potrà in nessun caso essere superiore alla quota TRIS; in tal caso si costituirà un unico disponibile da suddividere tra i vincitori con la terna arrivata e gli scommettitori che hanno designato gli altri due cavalli nell'esatta successione dell'ordine di arrivo ed il cavallo ritirato o non regolarmente partito. Nel caso in cui nessuna scommessa realizzi la designazione degli altri due cavalli si applicano i disposti dell'art. 9.5.


ARTICOLO 9.7

Qualora nell'ordine di una corsa designata per la scommessa TRIS figurino meno di tre cavalli, tutte le scommesse TRIS saranno rimborsate.


ARTICOLO 9.8

Qualora una corsa Tris non fosse disputata e, a norma dello specifico "Regolamento per la corsa Tris", la stessa sia rinviata al giorno successivo, le scommesse non saranno rimborsate restando valide per tale giorno. Qualora una corsa tris non fosse definitivamente disputata, tutte le scommesse saranno rimborsate.


ARTICOLO 10

Un bollettino ufficiale edito dal gestore pubblicherà l'orario di svolgimento della corsa, i nomi dei cavalli partecipanti, i numeri di partenza loro assegnati, l'eventuale rapporto di scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal Regolamento delle Scommesse; sul bollettino saranno indicati l'ordine di arrivo ufficiale, la quota definitiva dell'ultima corsa Tris precedentemente disputata e l'eventuale quota dell'accoppiata connessa al cavallo non regolarmente partito. Presso ogni ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi delle bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione della corsa.


ARTICOLO 11

È istituita una Commissione Centrale con sede in Roma, composta dal Presidente, preferibilmente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione UNIRE, dal Direttore Generale UNIRE o da altro dirigente dell'Ente, dal Presidente del Collegio Sindacale o da altro Sindaco, da un funzionario UNI-RE in qualità di segretario, tutti designati e nominati dall'UNI-RE, da un rappresentante del gestore designato dallo stesso e nominato dall'UNIRE. Commissione si intende regolarmente costituita con la presenza della metà dei componenti. Tale Commissione ha il compito di determinare, sulla base dei dati trasmessi dalle commissioni di zona di cui all'art. 7, il totale delle unità vincenti e le quote unitarie definitive da pubblicare sul bollettino ufficiale previsto dall'art. 10.


ARTICOLO 12

Il pagamento delle vincite avviene dietro ritiro del tagliando figlia della bolletta o scontrino emesso dalle apposite macchine autorizzate dall'Ente di cui all'art. 4 escluso qualsiasi equipollente. Viene eseguito entro i successivi otto giorni dalla data di effettuazione della corsa presso le agenzie ippiche, ippodromi, agenzie TIU e ricevitorie ove è stata effettuata la scommessa, secondo le modalità e i termini pubblicati sul bollettino ufficiale ed entro venti giorni dalla data di effettuazione della corsa presso gli uffici del gestore.* Le norme di cui sopra sono valide anche per rimborsi, limitatamente agli otto giorni successivi alla corsa. Trascorsi i termini suindicati decade ogni diritto di riscossione.
(*la presente norma è superata dal DPR 169/98)

Così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 169 dell'8 Aprile 1998 :
Pagamento delle vincite
1) Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. Non può procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle quali è indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, è riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo scommesso risultante dalle ricevute presentate.
2) Le vincite sono riscosse nel luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente articolo.
3) Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall'UNIRE.


ARTICOLO 13

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 8 dovesse verificarsi, per cause di forza maggiore, la distruzione totale o parziale delle matrici ricevute o custodite, o dei tabulati riepilogativi di cui all'art. 4, le matrici e/o tabulati distrutti saranno esclusi dalla scommessa e i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso. La medesima norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio. Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 8, saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate.


ARTICOLO 14

Di ogni comunicato relativo allo svolgimento della scommessa sarà data legale notizia agli interessati, ad ogni effetto, mediante pubblicazione del bollettino ufficiale di cui all'art. 10, e mediante affissione in apposito albo presso gli uffici del gestore.