Approvato con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 1957 e, da ultimo,
modificato con Decreto del 30 luglio 1998.
Art. 1- Il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle
Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi,
esercita ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 14 aprile
1948, n. 496, un concorso pronostici abbinato alle estrazioni
del gioco del lotto. Detto concorso, istituito col Decreto
del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del
Tesoro, numero 16781 del 9 luglio 1957, registrato alla Corte
dei Conti il 29 luglio 1957, reg. n. 20 Finanze, foglio n.
175, è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione
del Decreto Legislativo 14 aprile 1948, n. 496, contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n. 581, modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1962, n. 806, nonché dal presente regolamento speciale.
Art. 2 - La gestione del Concorso è affidata, giusta
decreto del Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1996, alla
SISAL Sport Italia S.p.A., con sede in Milano, che assume
la qualifica di gestore ai sensi dell'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.
Art. 3 - Il concorso consiste nel pronosticare i primi
numeri estratti nelle ruote del lotto di Bari, Firenze, Milano,
Napoli, Palermo e Roma, indipendentemente dalla posizione
dei sei pronostici rispetto all'ordine alfabetico delle ruote.
Per ogni pronostico indovinato si consegue un punto; la somma
dei punti (massimo sei) si prende a base per la determinazione
dei vincitori, come previsto dall'art. 14. Per il conseguimento
della vincita di seconda categoria il pronosticatore deve
indovinare cinque dei sei numeri primi estratti nelle ruote
del lotto di cui al primo comma del presente articolo e il
numero primo estratto nella ruota di Venezia, denominato "numero
complementare". Se il primo estratto di una ruota sia
un numero uguale al primo estratto di una ruota che in ordine
alfabetico la precede, ai fini della determinazione dei numeri
vincenti, viene preso in considerazione il secondo numero
estratto; se anche il secondo estratto sia un numero uguale
al primo estratto di altra ruota che precede, viene preso
in considerazione il terzo numero estratto, e così via."
La medesima procedura si applica anche nei confronti del numero
complementare. Qualora non sia possibile determinare una combinazione
vincente di prima categoria con punti 6 o di seconda categoria,
con punti 5 più il numero complementare, perchè nelle sei
ruote utili per l'individuazione del pronostico vengono estratti
numeri uguali o per qualsiasi altro motivo, si applica la
disposizione prevista al terzo comma dell'art. 14.
Art. 4 - La partecipazione al concorso deve tassativamente
avvenire servendosi di apposite schede stampate e distribuite
dall'Ente gestore convalidabili mediante macchine validatrici
elettroniche. La scheda è composta da due sezioni, la prima,
destinata alla marcatura, è suddivisa in due pannelli recanti
ciascuno novanta caselle contrassegnate ognuna da un numero
da 1 a 90, quanti sono i numeri del lotto oggetto del pronostico.
Art. 5 - Il giocatore esprime il proprio pronostico
mediante l'apposizione nell'apposita casella, in corrispondenza
del numero da pronosticare, di un segno idoneo ad essere individuato
dall'apparecchiatura di lettura della macchina. Il pronostico
deve essere formulato marcando, senza correzioni o alterazioni
o contraddizioni, il numero che si intende pronosticare primo
estratto in una qualsiasi delle sei ruote del lotto indicate
nel primo comma dell'art. 3. La seconda sezione della scheda
è destinata alla stampa effettuata dalla macchina validatrice
che riporterà in chiaro i numeri derivanti dalla lettura delle
marcature effettuate nella prima sezione dal giocatore. Sulla
medesima scheda è ammessa la effettuazione di giocate singole
e/o sistemistiche integrali da un minimo di 2 ad un massimo
di 38.760 giocate. Una giocata minima si compila marcando
sei numeri su ciascun pannello della prima sezione della scheda.
Una giocata sistemistica si effettua marcando da un minimo
di sette ad un massimo di venti delle novanta caselle contrassegnate
dai novanta numeri del lotto, ottenendosi più giocate, secondo
la formula delle combinazioni semplici, il cui sviluppo matematico
è il seguente:
marcando 7 numeri si effettuano 7 giocate
marcando 8 numeri si effettuano 28 giocate
marcando 9 numeri si effettuano 84 giocate
marcando 10 numeri si effettuano 210 giocate
marcando 11 numeri si effettuano 462 giocate
marcando 12 numeri si effettuano 924 giocate
marcando 13 numeri si effettuano 1716 giocate
marcando 14 numeri si effettuano 3003 giocate
marcando 15 numeri si effettuano 5005 giocate
marcando 16 numeri si effettuano 8008 giocate
marcando 17 numeri si effettuano 12376 giocate
marcando 18 numeri si effettuano 18564 giocate
marcando 19 numeri si effettuano 27132 giocate
marcando 20 numeri si effettuano 38760 giocate
E'
consentita la partecipazione al concorso con giocate a combinazioni
sistemistiche, da un minimo di 2 ad un massimo di 38.760 giocate,
mediante l'indicazione dei pronostici "basi" e dei
pronostici "varianti", utilizzando apposite schede
distribuite dall'Ente gestore, convalidabili mediante macchine
elettroniche. La scheda a combinazioni sistemistiche è composta
da due sezioni, la prima, destinata alla marcatura, è costituita
da due pannelli, uno per la marcatura dei pronostici "basi"
e l'altro per la marcatura delle "varianti". Il
primo è suddiviso in novantacinque caselle, cinque per la
scelta della combinazione dei numeri indicati nel pannello
"basi" con i numeri indicati nel pannello "varianti"
e novanta, contrassegnate ciascuna da un numero da uno a novanta
quanti sono i numeri del lotto, per la marcatura dei pronostici
"basi"; il secondo per la marcatura delle "varianti",
è suddiviso in novanta caselle recanti ognuna un numero da
uno a novanta. Le giocate vengono effettuate marcando, senza
correzioni o alterazioni o contraddizioni, almeno sette numeri
differenti fra loro di cui almeno uno nel pannello "basi"
e almeno due nel pannello "varianti". Se nel pannello
"basi" vengono marcati più numeri dovrà essere marcata
anche una delle cinque caselle per la scelta della combinazione
dei numeri indicati in "basi" presi uno, due, tre,
quattro, cinque alla volta, rispettivamente con cinque, quattro,
tre, due, uno dei numeri indicati nel pannello "varianti".Nel
caso di marcatura dei numeri su un solo pannello si otterranno
combinazioni integrali con un minimo di sette giocate. La
seconda sezione è destinata alla convalida ed alla stampa
in chiaro effettuata dalla macchina validatrice che riporterà
in sequenza i numeri derivanti dalla lettura delle marcature
risultanti nella prima sezione. E' consentita la possibilità
di effettuare giocate sistemistiche denominate "a caratura".
La giocata a caratura, organizzata e convalidata dal ricevitore,
viene dallo stesso ripartita in quote, da un minimo di due
ad un massimo di venti, rappresentate ciascuna da cedole stampate
dalla macchina validatrice, per essere vendute ai giocatori.
Il prezzo unitario di ciascuna quota o cedola, pari al valore
complessivo delle giocate diviso per il numero delle quote,
non può essere inferiore a L. 9.600.
Art. 6 - La convalida viene effettuata dal ricevitore
introducendo la scheda di partecipazione al concorso nella
apposita apertura della macchina validatrice che, all'atto
dell'inserimento, evidenzia su un visualizzatore l'importo
della giocata. Ottenuto l'assenso del pronosticatore, il ricevitore
premerà l'apposito tasto di convalida. La convalida risulta
dalla scritturazione, operata dalla macchina validatrice nella
seconda sezione della scheda, oltre che dei numeri pronosticati,
anche dei seguenti dati: i codici di controllo, il numero
che contraddistingue il concorso settimanale, la data di estrazione
dei numeri del lotto al quale il concorso stesso si riferisce,
il codice di zona, il codice di ricevitoria, il codice della
validatrice, il numero di colonne convalidate e il numero
progressivo della giocata, la data e l'ora della convalida.
A tutti gli effetti della giocata valgono i numeri stampati
dalla macchina validatrice sulla scheda. All'atto del ritiro
della scheda convalidata il giocatore è tenuto a controllarla
e, nel caso di difformità tra i pronostici marcati manualmente
e quelli stampati dalla macchina o di altre anomalie, ha la
facoltà di chiedere l'annullo della scheda convalidata, previa
restituzione al ricevitore della scheda predetta. E' consentita
la stampa e la convalida, realizzate dalla macchina validatrice
su speciali schede anche senza riquadri di marcatura, di giocate
generate dalla stessa macchina validatrice o da un computer
ad essa collegato. All'atto del ritiro di tale scheda, il
giocatore è tenuto ad accertare l'esatta convalida delle giocate
in essa stampate.
Art. 7 - Dopo la convalida, il partecipante ritira
la scheda convalidata, che deve essere da lui custodita con
ogni cura e diligenza costituendo documento valido per il
ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice
sulla scheda giocata e convalidata vengono registrati nella
memoria interna della stessa validatrice ed in una seconda
carta memoria estraibile e successivamente trasmessi, all'ora
stabilita dall'Ente gestore, via linea telefonica, all'elaboratore
zonale di competenza. L'elaboratore zonale, ubicato in un
apposito Centro Elaborazione Dati, provvederà a trasferire,
previ gli opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi
dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non
modificabili che, consegnati alla Commissione di Zona prima
dell'inizio delle estrazioni del lotto, costituiscono, a tutti
gli effetti, le matrici delle schede del concorso.
Art. 8 - La posta unitaria di partecipazione al concorso
è di lire 637 per colonna. La giocata minima non può essere
inferiore a due poste. Per partecipare al concorso occorre
consegnare la scheda compilata e pagare le poste relative.
La partecipazione dovrà effettuarsi presso gli uffici dell'Ente
gestore appositamente designati. A scelta e sotto la esclusiva
responsabilità dei partecipanti, la partecipazione può altresì
effettuarsi presso "ricevitori autorizzati" dall'Ente,
i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati
ad osservare e far osservare dai partecipanti stessi tutte
le norme che disciplinano il concorso. Le ricevitorie debbono
essere contraddistinte da apposita insegna di caratteristiche
uniformi. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore,
a titolo di rimborso spese e compenso per ogni giuocata, la
somma di lire 63 per colonna. Analoga somma è dovuta quando
l'accettazione delle giocate è fatta presso gli uffici dell'Ente
gestore. E' consentita l'effettuazione di due o più giocate,
valevoli per più concorsi consecutivi con le schede di cui
all'art. 4 e seguenti, in tal caso, i dischi ottici in cui
sono registrate tali giocate resteranno archiviati, secondo
le modalità di cui all'art. 10, fino all'espletamento dei
concorsi cui si riferiscono. Il monte premi è costituito dal
38% dell'ammontare complessivo delle poste di gioco di cui
all'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, nonché
dal 35% del diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge
30 dicembre 1991, n. 412.
Art. 9 - L'Ente gestore stabilisce la data e l'ora di
cessazione dell'accettazione delle giocate. In ogni caso le
matrici elettroniche delle schede debbono risultare custodite
negli archivi di cui al successivo art. 10 prima dell'ora
fissata per le estrazioni del lotto.
Art. 10 - Per la custodia delle matrici, presso ogni
sede di zona o altro ufficio abilitato dall'Ente gestore,
è predisposto un apposito locale nel quale sono sistemati
uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre
chiavi differenti e congegno di controllo. Prima dell'ora
di inizio delle estrazioni del lotto, vengono depositati negli
archivi di cui al primo comma del presente articolo, i dischi
ottici scrivibili una sola volta e non modificabili di cui
all'art. 7. In caso di parziale o totale impossibilità di
registrazione delle giocate sui dischi ottici, saranno archiviati,
previa verbalizzazione, le carte memoria e/o i tabulati stampati
dall'elaboratore zonale contenente l'elenco di tutte le giocate
registrate, i cui dati valgono ad ogni effetto del concorso.
Le operazioni connesse con la custodia sono controllate e
sorvegliate da una Commissione composta dal Direttore Regionale
delle Entrate o da un suo rappresentante, da un funzionario
amministrativo di prefettura, in rappresentanza del Prefetto
e da un rappresentante del Sindaco. La Commissione verbalizza
il numero dei dischi ottici e/o delle carte memoria e/o dei
tabulati da custodire, i dati relativi al numero delle schede
giocate, il numero delle giocate annullate e il totale delle
giocate da conteggiare a montepremi. Tutte le operazioni di
archivio avvengono alla presenza dei tre componenti della
Commissione la quale provvede alla chiusura dell'archivio
e ne conserva le chiavi.
Art. 11 - Concorrono alla determinazione delle colonne
vincenti solamente quelle risultanti dalle schede registrate
nei dischi ottici e/o nelle carte memoria e/o contenute nei
tabulati stampati dall'elaboratore zonale che, compilate e
ricevute nei modi prescritti risultano custodite a norma dell'articolo
precedente. Dette matrici elettroniche fanno stato in caso
di contestazione. Qualora la scheda convalidata elettronicamente
non fosse rinvenuta nell'archivio, la partecipazione al concorso
deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta ed il
concorrente ha diritto solamente al rimborso della posta pagata,
dietro consegna della scheda convalidata in suo possesso,
esclusa, salvo il caso di dolo o colpa grave, ogni responsabilità
tanto dell'Ente gestore e dei suoi ausiliari, quanto dei ricevitori
autorizzati nello svolgimento delle rispettive attività. Tale
disposto si applica anche nel caso in cui non fosse possibile
ottenere la matrice elettronica dai dischi ottici o dalla
carta memoria o non fosse leggibile la scheda stampata sui
tabulati. L'Ente gestore, i suoi ausiliari ed i ricevitori
autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancata
trasmissione o ricezione delle giocate per via telefonica
o della mancata consegna delle carte memoria estraibili, ne
danno notizia al pubblico mediante avviso, che deve rimanere
esposto nel locale di accettazione delle schede sino alla
scadenza del termine per la presentazione dei reclami, previsto
dall'art. 15. Le matrici elettroniche comunque mancanti sono
escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui la pubblicazione
non sia stata effettuata o non sia stata regolare.
Art. 12 - Qualora prima del compimento delle operazioni
di cui all'art. 13 dovesse verificarsi, per causa di forza
maggiore, la distruzione totale o parziale dei dischi ottici
e/o delle carte memoria e/o dei tabulati custoditi, le matrici
elettroniche distrutte saranno dichiarate escluse dal concorso
ed i relativi concorrenti avranno diritto solamente al rimborso
della quota della posta destinata alla massa premi. La medesima
norma sarà applicata qualora all'inizio delle operazioni di
cui sopra dovesse essere constatata la non integrità dell'archivio
o della sua chiusura. Ove le ipotesi di cui ai due commi precedenti
dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni
previste dall'art. 13, saranno considerate valide solamente
le giocate vincenti già accertate e verbalizzate, esclusa
la facoltà di reclamo di cui all'art. 15.
Art. 13 - Avvenuta l'estrazione dei numeri del lotto,
l'Ente gestore, conosciuti i risultati ufficiale dell'estrazione
dei numeri del lotto, individuati i numeri vincenti a norma
dell'art.3, provvede presso i propri uffici ove è avvenuta
la custodia delle matrici elettroniche, a rilevare, mediante
elaborazione elettronica dei dati registrati nella memoria
dell'elaboratore zonale, le schede in cui vi siano combinazione
di numeri che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone
i dati alla Commissione di Zona di cui all'art. 10. La Commissione
di Zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio
e della sua chiusura, estrae dall'archivio stesso i dischi
ottici e le eventuali carte memoria, inserisce la combinazione
dei numeri vincenti in apposito elaboratore e provvede alla
stampa delle schede che hanno totalizzato punteggio vincente
e del relativo elenco, oppure estrae il tabulato dal quale
rileverà le giocate recanti combinazioni vincenti. Dopo il
controllo, la Commissione di Zona, stabilito il numero delle
giocate che dovranno concorrere alla ripartizione del montepremi,
provvede alla collocazione dei dischi ottici e/o carte memoria
e/o tabulati nell'archivio e alla chiusura dell'archivio stesso,
che potrà essere riaperto per la necessità di successive giornate
di concorso solamente dopo la scadenza del termine dei reclami
di cui all'art. 15. Le operazioni della Commissione vengono
svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali
collaboratori nominati dall'Amministrazione delle Finanze
e sono descritte in un apposito verbale al quale sono allegati
gli elenchi delle schede vincenti. Sono escluse, senza alcun
diritto da parte dei concorrenti, dalla determinazione delle
giocate vincenti, le giocate le cui matrici elettroniche risultino
indecifrabili in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza
dei pronostici.
Art. 14 - Le giocate vincenti sono di norma di cinque
categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui
i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei ruote
indicate nel primo comma dell'art. 3 sono esatti; alla seconda
categoria appartengono quelle in cui sono esatti cinque pronostici
più il numero complementare (primo estratto nella ruota di
Venezia) , alla terza, alla quarta e alla quinta categoria
le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti.
Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria
viene attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo
destinato ai vincitori a norma dell'art.8. L'importo destinato
alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito
in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 e/o
di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare,
i relativi montepremi andranno ad accumularsi con quello della
corrispondente categoria del concorso successivo. Qualora
in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con
punti 6 e/o con punti 5 più il numero complementare, i rispettivi
importi dei due montepremi andranno ad incrementare i relativi
montepremi del concorso successivo per le stesse categorie,
e così fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite
con punti 6 e/o con punti 5 più il numero complementare. In
mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di
quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti
3 i rispettivi montepremi vengono ripartiti fra le eventuali
altre categorie in cui vi siano vincenti. Quando la categoria
delle giocate vincenti è unica, la massa dei premi, detratte
le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite
di prima e/o di seconda categoria, è divisa in parti uguali
fra le giocate vincenti dell'unica categoria. Qualora in un
concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente,
l'intero montepremi andrà ad accumularsi con il montepremi
del concorso successivo e se anche in tale concorso non si
realizzassero punteggi vincenti, i due montepremi andranno
ad incrementare il montepremi del concorso successivo fino
al concorso nel quale saranno realizzate vincite. In nessun
caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà
essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore.
In tale caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria
superiore nei confronti della quale si sia determinato il
divario di quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione
di due categorie dovesse essere più alta della quota unitaria
della categoria superiore, si procederà alla fusione delle
tre categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione
di tre categorie dovesse essere più alta della quota unitaria
della categoria superiore, si procederà alla fusione delle
quattro categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione
delle quattro categorie dovesse essere superiore alla quota
unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione
delle cinque categorie in una unica.
Art. 15 - L'Ente gestore pubblica entro il secondo
giorno dalla data di svolgimento del concorso, un Bollettino
Ufficiale nel quale, per ogni concorso, sono elencati gli
estremi delle schede contenenti giocate vincenti. Nello stesso
Bollettino, dopo gli adempimenti della Commissione Centrale
di cui all'art. 16, sono resi noti l'ammontare della massa
dei premi, il numero delle giocate vincenti per ogni singola
categoria, la misura unitaria dei premi, le modalità di pagamento
dei medesimi e ogni comunicazione ufficiale che possa interessare
i partecipanti. L'Ente gestore può provvedere, in sostituzione
del Bollettino ufficiale di cui al comma precedente, ad elencare,
in un apposito Bollettino ufficiale da porre in visione presso
ogni singola ricevitoria, gli estremi delle schede recanti
giocate aventi diritto al premio, limitatamente alle schede
convalidate in ogni ricevitoria. Il giocatore che non abbia
la possibilità di consultare il Bollettino ufficiale di ricevitoria
suddetto, è tenuto a far pervenire alla sede competente dell'Ente
gestore il tagliando figlia entro il termine stabilito per
i reclami. Avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino
degli estremi di una scheda con la quale si ritenga di essere
vincitore con una o più giocate o in caso di pubblicazione
degli estremi stessi, ma con un numero di vincite inferiore
a quello cui si ritiene di aver diritto, il partecipante può
avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del
premio o dei premi. Tale reclamo deve essere accompagnato
dalla scheda di partecipazione al concorso e, a pena di decadenza
da ogni diritto, deve pervenire al competente ufficio dell'Ente
gestore entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione degli estremi delle schede con
giocate vincenti nel Bollettino ufficiale o nel Bollettino
di ricevitoria. Presso ogni sede di zona la Commissione di
cui all'art. 10 procederà, sulla scorta delle matrici elettroniche
contenute nel disco ottico e/ o nella carta memoria e/o nel
tabulato stampato dall'elaboratore zonale custoditi nell'archivio,
alla decisione dei reclami tempestivamente presentati, redigendone
verbale e disponendo le necessarie variazioni al numero di
giocate vincenti in prima verifica. I reclami accolti e quelli
respinti devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale.
Le Commissioni di Zona possono trasmettere i reclami che appaiono
di non pronta e agevole decisione alla Commissione Centrale
prevista dall'art. 16. Tale procedura deve essere eseguita
in ogni caso per i reclami presentati senza la scheda convalidata.
Qualora il giocatore abbia omesso di allegare al reclamo la
scheda convalidata, egli dovrà, a pena di decadenza da ogni
diritto, farla pervenire al competente ufficio dell'Ente gestore
entro e non oltre il ventesimo giorno dalla data del concorso.
Art. 16 - Presso la sede dell'Ente gestore in Roma,
è istituita una Commissione Centrale composta da un Magistrato
dell'Ordine Giudiziario o Amministrativo di grado superiore
al quinto, o qualifica corrispondente, che la presiede, dal
Direttore Centrale per gli Affari Amministrativi e da due
Dirigenti rispettivamente del Ministero dell'Interno e della
Ragioneria Generale dello Stato. In caso di impedimento o
di assenza del Direttore Centrale per gli Affari Amministrativi
partecipa, in sua sostituzione, il Dirigente della Divisione
concorsi pronostici. In caso di impedimento o di assenza del
Magistrato, presiede la Commissione il Direttore Centrale
per gli Affari Amministrativi o chi lo sostituisce. Assolve
le mansioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva
della Direzione Centrale per gli Affari Amministrativi. La
Commissione Centrale, sulla scorta dei dati concernenti la
riscossione delle poste, stabilisce l'importo del montepremi
e, in base al numero delle giocate riscontrate vincenti dalle
Commissioni di Zona, determina il numero complessivo di tali
giocate, nonché le quote da pagare alle giocate stesse, a
seconda delle categorie di appartenenza.
Art. 17 - La Commissione Centrale ha altresì il compito
di esaminare i reclami per qualsiasi motivo proposti dai giocatori
ed in particolare modo i reclami non decisi dalle Commissioni
di zona di cui all'ultimo comma dell'art. 15. In merito a
questi ultimi reclami le decisioni della Commissione Centrale
debbono essere adottate entro trenta giorni dalla data del
concorso e debbono essere pubblicate nel primo Bollettino
Ufficiale immediatamente susseguente. Nel caso in cui nessun
reclamo sia stato trasmesso alla Commissione Centrale, la
quota dei premi assegnata ad ogni giuocata vincente è definitiva.
Esistendo invece uno o più reclami di cui innanzi, in attesa
delle decisioni della Commissione Centrale, il calcolo delle
quote unitarie dei premi è effettuato comprendendo provvisoriamente
tra le giocate vincenti anche quelle su cui vertono reclami,
il premio delle quali viene però accantonato per essere successivamente
attribuito ad esse in caso di accoglimento del reclamo. Qualora
tutti i reclami siano accolti, le quote di premio diventano
definitive. Se uno o più reclami siano respinti, si attende
il decorso dei termini fissati nell'ultimo comma del presente
articolo, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso,
si procede al riparto del premio o dei premi tra le giocate
vincenti definitive. Qualora invece sia stato promosso giudizio,
il premio o i premi rimangono accantonati fino all'esito definitivo
del giudizio stesso. Trascorsi settantacinque giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei dati della Commissione
Centrale cesserà per l'Ente Gestore ogni obbligo di ulteriore
conservazione delle matrici elettroniche di ogni singolo concorso,
fatta eccezione per quelle relative ai reclami non accolti.
Ogni diritto è esercitato in giudizio, innanzi all'Autorità
giudiziaria ordinaria, entro i sessanta giorni successivi
alla data di pubblicazione dell'esito del reclamo di cui all'art.
15. Resta ferma l'esperibilità dell'azione giudiziaria ordinaria,
anche in mancanza del previo esperimento del reclamo, entro
i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del
bollettino ufficiale dei vincenti.
Art. 18 - Il pagamento dei premi verrà effettuato,
a favore ed a spese dell'esibitore della scheda, con le modalità
stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino Ufficiale.Ugualmente
sono stabilite dall'Ente gestore e pubblicate nel Bollettino
ufficiale le modalità di pagamento dei premi conseguiti su
schede sistemistiche a caratura. Il pagamento dei premi avverrà
previo ritiro della scheda escluso qualsiasi equipollente.
I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione dei
premi se non ne richiedano il pagamento nel termine di centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale
degli estremi della scheda vincente.
Art. 19 - La partecipazione al concorso implica la
piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione
incondizionata delle norme in esso contenute. Il Foro competente
per territorio in ogni controversia relativa alla partecipazione
al concorso è quello di Roma.