Totocalcio - Regolamento del gioco
Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento definisce
le regole generali relative ai concorsi pronostici su base
sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo
dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli
stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici
Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
- Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara
aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato
ad accettare giocate;
- Cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una
giocata a caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di
partecipazione;
- Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara
chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più
abilitato ad accettare giocate;
- Colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni
evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso
pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento,
espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici
"il9", abbinato al Totocalcio;
- Combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici
Totogol, gli otto numeri corrispondenti agli otto eventi,
indicati nella schedina di gioco, per i quali il partecipante
pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di reti
nonché il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4
eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che
sarà realizzato il più elevato numero di reti;
- Commissione di controllo, l'organo deputato al controllo,
accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni
inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione
dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al
riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle
quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei
concorsi pronostici su base sportiva;
- Concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS,
attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di
attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei
concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
- Concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di
attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
- Concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva,
l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni,
oggetto del pronostico del partecipante;
- Concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici
Totocalcio indica l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il
quale vengono accettate giocate, prima della eventuale
abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici
"il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo
concorso pronostici "il9" per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici
Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della
eventuale abolizione del concorso stesso;
- Concorsi Pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
- Evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso
abbinato "il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua
totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione
dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico;
per il concorso pronostici Totogol, indica un avvenimento
sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
- Giocata, la scritturazione di una serie di colonne o
combinazioni unitarie su un'unica schedina di gioco;
- Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore
nazionale;
- Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di
una giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più
partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata
attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una
giocata sistemistica;
- Giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici
Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il9", la
scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una
serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o
tre pronostici, vale a dire varianti doppie o triple, per uno o
più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso
pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di
combinazioni unitarie derivanti dalla espressione di un numero
maggiore di pronostici rispetto agli 8 richiesti o da un numero
maggiore di pronostici rispetto all'unico richiesto per il
gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;
- Giocata valida, la giocata accettata e successivamente non
annullata dal partecipante; la giocata valida determina le
colonne o combinazioni unitarie valide da considerare ai fini
della individuazione delle colonne o combinazioni unitarie
vincenti;
- Jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo
montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1^ categoria e
riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9",
abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo
montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato
esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il
concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi
montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili
ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1^ o di 2^ categoria
e riassegnati, corrispondentemente, alla 1^ od alla 2^ categoria
del concorso immediatamente successivo;
- Operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche
nella fornitura di servizi di gioco;
- Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
- Posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna
unitaria o combinazione unitaria giocata;
- Premio precedente di partecipazione , il premio assegnato al
partecipante, in base alle modalità definite per il singolo
concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione
della sua giocata e comunque prima della chiusura
dell'accettazione;
- Premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato
successivamente alla proclamazione della combinazione o colonna
unitaria vincente, al partecipante, in base alle modalità
definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a
fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di
partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un
premio a punteggio;
- Premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in
base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici,
a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di
partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i
pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria
precedentemente giocata;
- Punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal
concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi
pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima
dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla
ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un
punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al
pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una
determinata soglia;
- Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito
di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di
scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo
concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e
che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto
con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga
le vincite di determinata entità;
- Resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle
quote unitarie di vincita;
- Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce
l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore
nazionale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo
al portatore valido per la riscossione del premio;
- Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun
concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare
complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per
i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, il
compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da
essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
- Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre
tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni
settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
- Schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti
specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è
esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal
partecipante;
- Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la
digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di
gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
- Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale,
organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su
base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a
manifestazioni sportive;
- Totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in
precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su
base sportiva, così come previsto dalla deliberazione della
giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro
anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima
il 30 giugno 2003.
TITOLO I
Norme generali relative a concorsi a pronostici
Art. 2 Oggetto dei concorsi pronostici
1. L'oggetto dei concorsi
pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi
sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.
Art. 3 Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e
posta di gioco
1. La partecipazione al concorso
avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con
digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco,
ovvero per via telematica o telefonica. Le modalità di
partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal
direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro
delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante
giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura
speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del
diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita.
L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma
2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 4 Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso,
se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente
dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco.
Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica, il
direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle
modalità di attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla
ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è
a carico del partecipante, il quale deve segnalare
immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il
partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i
centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata,
purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario
di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono
annullabili le giocate per le quali è stato riscosso un premio
precedente di partecipazione e quelle a caratura.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e
conservate dal concessionario per cinque anni.
Art. 5 Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi
pronostici è ripartita, secondo quanto già disposto dagli
articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117,
dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555,
dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464
e dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n.
178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita: 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.
Art. 6 Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata
registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente
archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed
impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo,
di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle
giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il
montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo
complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate
nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al
comma 3.
Art. 7 Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è
istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente
generale, che la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da
un dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria
C1.
4. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
5. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente
previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai
partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla
commissione di controllo, tassativamente entro i termini di
decadenza previsti dal successivo articolo 17 accompagnati dal
pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e
di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di
controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione
del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale
immediatamente successivo alla decisione.
6. E' fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul
ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di
tale ricorso.
Art. 8 Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni
relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino
ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di
AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale è
trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari, che ne
trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei
risultati, il montepremi, la colonna o la combinazione unitaria
vincente, le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi
diritto ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati
ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il
giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate
vincitrici dei premi successivi di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di
vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.
TITOLO II
Gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici
Art. 9 Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai
punti di vendita
1. La raccolta delle giocate dei
concorsi pronostici è effettuata dai concessionari attraverso i
punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla
osta alla vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai
punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti,
costituiscono gli incassi colonnari netti.
Art. 10 Rendicontazione di riferimento ai fini delle
movimentazioni finanziarie
1. Al singolo concessionario è
fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte
del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana
contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione
finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la
fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana
contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti
informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i
concorsi di cui è chiusa l'accettazione, nella settimana
contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo
all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella
settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione
nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di
ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella
settimana contabile di riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza
della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto
della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).
Art. 11 Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione,
in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico
titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a
seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica,
attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la
propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00
(tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale
della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne
verifica i dati identificativi in essa contenuti.
Art. 12 Modalità di pagamento delle vincite
1. I concessionari pagano le
vincite di propria competenza secondo le modalità previste dai
successivi articoli 13, 14 e 15.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di
partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il
tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5
anni.
Art. 13 Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a
3.000,00 euro
1. I possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro,
possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che
presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la
giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato
con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica
della ricevuta stessa, secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario
cui è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta;
presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato il
concessionario con cui esso è collegato.
Art. 14 Modalità di pagamento delle vincite di importo
superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di
importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00
euro può avvenire attraverso due distinte modalità: a) entro 45
giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti
dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione
vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non
superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso un qualsiasi
sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco
è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione
del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al
concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito
cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della
ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste
dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte
dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure
in contanti, presso il medesimo sportello bancario di
presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00
euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso i
punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di
partecipazione, secondo le modalità previste dal precedente
articolo 11. La riscossione avviene, in base alla richiesta
esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente
bancario del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto
entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine
di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel
caso di cui alla lettera b).
Art. 15 Modalità di pagamento delle vincite di importo
superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di
importo superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due
distinte modalità: a) entro 30 giorni solari dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori
di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo
superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi
sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco
è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione
del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al
concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito
cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della
ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste
dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte
dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di
partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure
in contanti, presso il medesimo sportello bancario di
presentazione della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale
degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di
partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00
euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per
la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le
modalità previste dal precedente articolo 11. La riscossione
avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore,
attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore
stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto
entro il termine di 23 giorni dalla data di presentazione della
ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine
di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel
caso di cui alla lettera b).
Art. 16 Versamenti al concessionario per il pagamento delle
vincite
1. AAMS, con cadenza
bisettimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal
totalizzatore nazionale relativamente agli importi
corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti
verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento,
sul conto corrente comunicato ad AAMS dallo stesso
concessionario all'inizio dell'attività oggetto della
concessione ed ad esso intestato, dell'importo complessivo dei
premi di cui ai precedenti articoli 14 e 15. Il concessionario
provvede al versamento dei premi a ciascun vincitore con le
modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di
cui ai precedenti articoli 14 e 15.
Art. 17 Termini di decadenza
1. Ferma la
sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal
diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e
gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di
partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui al
precedente articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di
comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi.
TITOLO III
Norme relative al concorso pronostici Totocalcio
Art. 18 Oggetto del concorso pronostici Totocalcio
1. Il concorso pronostici
Totocalcio consiste nell'esprimere quattordici pronostici
sull'esito di quattordici eventi, connessi a competizioni
sportive, determinati da AAMS.
Art. 19 Modalità di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere
effettuati, presso il punto di vendita, ad opera del
partecipante, contrassegnandoli su una schedina di gioco ovvero
mediante dettatura.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali
1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è
richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della
partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della
prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si
pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni
evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è
richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli
competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno 1 si
pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il
piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il
piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del
competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed
internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive
suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i quali è richiesto
il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il
segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X
si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si
pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata
classificazione delle squadre nei gironi, nelle batterie o nei
gruppi in cui risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i
quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita:
con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra
indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si
pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni
evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la
vittoria di una delle due squadre al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i
quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita:
con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra
indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il
segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata
per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si
pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi
supplementari.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio
contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per
ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco
universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici
eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a
14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i
contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello
stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine
di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del
segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato
pronosticato.
6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne
unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici
Totocalcio non può superare le 8.192 colonne unitarie.
Art. 20 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche
effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della
ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale
di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo
sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al
partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del
partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici
espressi, sono riportati gli elementi previsti all'art. 21,
comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le
modalità di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del
consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione
della giocata sono definite dal decreto del direttore generale
di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16
colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il
terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono
le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero
delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 e un
massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura
è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal
totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle
cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di
partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del
medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal
totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e
numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della
singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è
arrotondato al centesimo di Euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito
dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni
sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di
partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal
quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera
giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione,
eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore,
specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini
del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate
a caratura speciale sono disciplinate con successivo
provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a
caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di
partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente
dal concessionario.
Art. 21 Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione
è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata
accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di
gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del
medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal
totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di
accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore
nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito
dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il
terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica
ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del
pagamento del premio stesso.
Art. 22 Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso pronostici
Totocalcio assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di
partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a
punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono
cumulabili con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito
dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo
al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini
del concorso pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore
nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo
multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria
accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio
è di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati tra
tutte le giocate valide di ogni concorso pronostici Totocalcio,
secondo le modalità di cui ai successivi commi 7, 8 e 9; tali
premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide
meno di 1.000.000 di colonne. I premi successivi di
partecipazione sono divisi, a loro volta, nelle seguenti due
tipologie:
a) premi allo zero, dell'importo unitario pari a 4.000,00 euro,
assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti
colonne unitarie con zero punti e che non hanno conseguito premi
a punteggio di cui al successivo comma 11;
b) premi alle altre categorie non vincenti, dell'importo
unitario pari a 2.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle
giocate in cui sono presenti colonne unitarie con punteggio
diverso da quello di cui alla precedente lettera a), e che non
hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma
11.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di
partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne
valide; il numero complessivo delle colonne valide del concorso
è arrotondato per difetto al milione.
5. I premi di cui al comma 3, lettera a), sono in numero pari al
33 per cento del numero totale dei premi successivi di
partecipazione di cui al comma 4; nel caso in cui l'applicazione
di tale percentuale determini un numero con decimali, si applica
il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore; in ogni
caso il numero dei premi di cui al comma 3, lettera a), non può
essere superiore a 3.
6. I premi di cui al comma 3, lettera b), sono pari al numero
totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4,
dedotto il numero dei premi di cui al comma 3, lettera a).
7. Con riferimento ai premi di cui al comma 3, lettera a), tra
tutte le giocate che non hanno conseguito premi a punteggio ed
in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti, vengono
sorteggiate tante giocate vincenti quanti sono i premi
assegnabili in base al criterio di cui al precedente comma 5.
8. AAMS, con riferimento ai premi di cui al precedente comma 3,
lettera b), provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio diversa da zero,
tra quelle non comprese nelle categorie di vincita previste per
i premi di cui al successivo comma 11;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di
tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie
corrispondenti alla categoria individuata alla precedente
lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle
giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai
premi successivi di partecipazioni assegnabili in base al
criterio previsto dal precedente comma 6.
9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene,
alla presenza della commissione di controllo che ne verifica la
regolarità, entro le ore 24,00 del giorno successivo alla
determinazione della colonna unitaria vincente. I sorteggi di
cui ai precedenti commi 3, lettera a), e 8, lettera c),
avvengono in base ai seguenti criteri:
a) ordinamento delle giocate in funzione del codice univoco
assegnato dal totalizzatore nazionale e relativa numerazione
progressiva delle giocate stesse;
b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla lettera a),
su supporto magnetico non riscrivibile;
c) estrazione, attraverso un apposito programma software, le cui
caratteristiche tecniche sono definite con decreto del direttore
generale di AAMS, di numeri casuali che individuano la posizione
delle giocate vincenti nell'ambito dell'archivio di cui alla
lettera b). Il programma software prevede l'inserimento dei
parametri riguardanti il numero delle giocate sorteggiabili
nonché il numero, definito ai sensi dei precedenti commi 5 e 6,
dei premi da assegnare.
10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti
conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal
partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto
per ogni evento il cui risultato sia stato esattamente
pronosticato.
11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di
vincita:
a) 1^ categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2^ categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3^ categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.
Art. 23 Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione
della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale
esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello
conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle
prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi
motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti,
penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti
agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli
eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da
quello prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo,
dalla commissione di controllo in conformità alle prime
comunicazioni del CONI;
c) che AAMS dichiara non validi prima della chiusura
dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino
ufficiale.
4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per
dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno
successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in
giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai
fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella
disciplina prevista dal successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli
eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data
notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino
ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la
chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio
dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli
avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi
motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al
comma 3, lettera b), è loro attribuito convenzionalmente il
segno per essi percentualmente più pronosticato, risultante
dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le
percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo
stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni
risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente
ordine: 1, X, 2.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di
sette, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3,
lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi
pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di sette eventi, sono nelle condizioni di
cui al precedente comma 3, lettera c), è facoltà di AAMS
anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare
vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna
composta dai segni fino a quel momento percentualmente più
pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni del
totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla
seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento,
la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta
equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine:
1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta
valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato
alcuna giocata, il concorso è annullato.
Art. 24 Composizione del montepremi da ripartire tra i
vincitori
1. Il montepremi del concorso
pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è
costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero
ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'art.
5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c)
di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi,
degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il
montepremi di cui al precedente comma 1 è incrementato, ai fini
della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale
jackpot.
Art. 25 Calcolo e comunicazione delle quote di vincita,
eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi
del concorso di cui all'art. 24, comma 1, si deduce l'importo
dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, così
determinando la quota del montepremi del concorso da destinare
ai premi a punteggio. 2. L'importo da destinare, ai sensi del
comma 1, ai premi a punteggio è determinato nel modo seguente:
a) il 40% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a
punteggio, è assegnato alle vincite di 1^ categoria,
incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'art. 24, comma
2; b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi
a punteggio, è assegnato alle vincite di 2^ categoria; c) il 30%
del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio,
è assegnato alle vincite di 3^ categoria. 3. Il quoziente tra il
montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie
vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita
della categoria. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con
14 punti, il montepremi di 1^ categoria determina il jackpot. 5.
Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1^
categoria, il montepremi di 1^ categoria è sommato al
corrispondente montepremi della categoria inferiore. 6. In
mancanza di colonne unitarie vincenti di 2^ categoria, il
relativo montepremi, sommato a quello di 3^ categoria, è
ripartito tra i vincitori di 3^ categoria. 7. In mancanza di
colonne unitarie vincenti di 3^ categoria, il relativo
montepremi, sommato a quello di 2^ categoria, è ripartito tra i
vincitori di 2^ categoria. 8. In mancanza di colonne unitarie
vincenti di 2^ e 3^ categoria, la somma dei relativi montepremi
è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno
realizzato il maggior punteggio. 9. Nel caso in cui la quota
unitaria di vincita di una categoria inferiore è più alta di
quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica
di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due
categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle
stesse. 10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate
all'Euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il
resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono
arrotondate al centesimo di euro inferiore. 11. Terminate le
operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo
comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del
concorso e le relative quote. 12. Qualora la commissione di
controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di
determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul
concorso immediatamente successivo.
TITOLO IV
Norme relative al concorso pronostici "il9", abbinato al
concorso Totocalcio
Art. 26 Oggetto del concorso pronostici "il9"
1. I primi nove pronostici di una
colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del
concorso "il9", cui si può partecipare solo congiuntamente al
concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una
specifica posta aggiuntiva. 2. Nel caso in cui AAMS distribuisce
schedine di gioco universali, valide per ogni concorso
Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco
costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "il9".
Art. 27 Modalità di indicazione della volontà di
partecipazione al concorso
1. La partecipazione al concorso
"il9" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto
per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso
Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di
gioco dell'apposito simbolo. Le modalità di partecipazione al
concorso per le giocate effettuate in via telematica o
telefonica sono disciplinate con il decreto del direttore
generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La
partecipazione al concorso può essere anche di una sola posta,
purché la giocata al concorso Totocalcio, cui essa è collegata,
è almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al
concorso pronostici "il9" non può superare le 8.192 colonne
unitarie.
Art. 28 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. La giocata sistemistica al
concorso pronostici "il9" è effettuata utilizzando
esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone
di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo
delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima
dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato
automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso
pronostici "il9"; il numero delle colonne unitarie derivanti
dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi
pronostici "il9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e
la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla
ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli
elementi previsti dall'art. 21, comma 2. 3. Per le giocate
effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di
sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da
parte del partecipante e la forma di certificazione della
giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di
AAMS di cui all'articolo 3, comma 1. 4. La partecipazione al
concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa
solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso
pronostici Totocalcio. Le modalità di effettuazione delle
giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura
fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3,
4, 5 e 6. 5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle
informazioni previste dall'articolo 20, comma 4, anche
l'informazione concernente la partecipazione al concorso
pronostici "il9". 6. Le modalità di partecipazione al concorso
attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il
decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20,
comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a
premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è
effettuata direttamente dal concessionario.
Art. 29 Ricevuta di partecipazione
1. Per le giocate effettuate
presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del
concorso pronostici "il9" è parte integrante della ricevuta
relativa alla giocata per il concorso Totocalcio, cui essa è
collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa
riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La
ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste
dall'articolo 21, contiene anche l'indicazione della
partecipazione al concorso pronostici "il9".
Art. 30 Tipologia e assegnazione dei premi del concorso
1. Il concorso "il9" assegna tre
tipologie di premi: premi precedenti di partecipazione, premi
successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi
precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due
tipologie di premio. 2. I premi precedenti di partecipazione
sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza
alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne
unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "il9", alle
quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero
progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla
prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo
di ogni singolo premio è di 100,00 euro. 3. I premi successivi
di partecipazione, dell'importo unitario di 2.000,00 euro, sono
sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso,
secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. Tali
premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide
meno di 1.000.000 di colonne unitarie. 4. Per ciascun concorso,
AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un
premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero di colonne
valide del concorso è arrotondato per difetto al milione. 5.
Successivamente AAMS provvede: a) al sorteggio di una categoria
di punteggio, tra quelle non comprese nella categoria di vincita
prevista per i premi a punteggio di cui al successivo comma 7;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di
tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie
corrispondenti alla categoria di cui alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle
giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai
premi successivi di partecipazione determinati ai sensi del
comma 4. 6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione
avviene entro le ore 24,00 del giorno successivo alla
determinazione della colonna vincente. Il sorteggio avviene
secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 9. 7. I premi a
punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in
ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In
ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento
il cui risultato è stato esattamente pronosticato. I premi a
punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno
realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della
colonna vincente del concorso Totocalcio.
Art. 31 Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione
della colonna vincente del concorso "il9" è assunto, quale esito
definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul
campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime
comunicazioni del CONI. 2. Successivi mutamenti dei risultati,
decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti,
annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non
risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per la
determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano
le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli
eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno
diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non
conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo
in conformità alle prime comunicazioni del CONI; c) che AAMS
dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione,
mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. Sono
considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata
causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se
la disputa dell'evento rinviato è stabilita in un giorno diverso
da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del
concorso, è considerato non disputato e rientra nella disciplina
prevista dal comma 6. 5. Concorrono alla determinazione della
colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro
inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul
bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine
per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione
all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del
primo degli avvenimenti anticipati. 6. Dopo la chiusura
dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o più
eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b),
è loro attribuito convenzionalmente il segno per essi
percentualmente più pronosticato per il concorso Totocalcio,
risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel
caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici
su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente
assunto il seguente ordine: 1, X, 2. 7. Nel caso in cui uno o
più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni
di cui al precedente comma 3, lettera c), è attribuito
convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal
partecipante, per tali eventi. 8. Nel caso in cui più di quattro
eventi sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3,
lettera c), è facoltà di AAMS anticipare la chiusura
dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne
unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a
quel momento percentualmente più pronosticati, così come
risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale,
arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel
caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici
su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente
assunto il seguente ordine: 1, X, 2. 9. Nel caso in cui nessun
evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il
totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il
concorso è annullato.
Art. 32 Composizione del montepremi da ripartire tra i
vincitori
1. Il montepremi del concorso
pronostici "il9", autonomo rispetto a quello previsto per il
concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è
costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero
ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'art.
5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c)
di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del
direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi,
degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il
montepremi di cui al precedente comma 1, è incrementato, ai fini
della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale
jackpot.
Art. 33 Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di
vincita, eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi
del concorso di cui all'articolo 32, comma 1, si deduce
l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che
successivi, così determinando la quota del montepremi del
concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. Il montepremi da
destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed
incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32,
comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti,
corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del
concorso Totocalcio. 3. Il quoziente tra il montepremi della
categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti,
costituisce la quota unitaria di vincita. 4. In mancanza di
colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula
con quello del concorso successivo, determinando la formazione
del jackpot. 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura
definitiva del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il
jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne
unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. 6. Tutte le
quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per
troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote
di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al
centesimo di euro inferiore. 7. Terminate le operazioni di
calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad
AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le
relative quote. 8. Nel caso in cui la commissione di controllo
riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare
le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso
immediatamente successivo.
TITOLO VI
Norme finali
Art. 43 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2003. 2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente
alla data del 1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in
vigore al momento della loro effettuazione.