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Regolamento del Gioco del Totocalcio

Totocalcio - Regolamento del gioco

Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni


1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
- Apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
- Cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di partecipazione;
- Chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
- Colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
- Combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici Totogol, gli otto numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati nella schedina di gioco, per i quali il partecipante pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di reti nonché il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4 eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di reti;
- Commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
- Concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
- Concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
- Concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
- Concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio indica l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
- Concorsi Pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
- Evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol, indica un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
- Giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni unitarie su un'unica schedina di gioco;
- Giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
- Giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
- Giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, vale a dire varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di combinazioni unitarie derivanti dalla espressione di un numero maggiore di pronostici rispetto agli 8 richiesti o da un numero maggiore di pronostici rispetto all'unico richiesto per il gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;
- Giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne o combinazioni unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne o combinazioni unitarie vincenti;
- Jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1^ categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1^ o di 2^ categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1^ od alla 2^ categoria del concorso immediatamente successivo;
- Operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
- Partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
- Posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria o combinazione unitaria giocata;
- Premio precedente di partecipazione , il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
- Premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato successivamente alla proclamazione della combinazione o colonna unitaria vincente, al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un premio a punteggio;
- Premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria precedentemente giocata;
- Punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
- Punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entità;
- Resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
- Ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio;
- Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, il compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
- Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
- Schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
- Terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
- Totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
- Totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.




TITOLO I

Norme generali relative a concorsi a pronostici

Art. 2 Oggetto dei concorsi pronostici
1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.


Art. 3 Modalità di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per via telematica o telefonica. Le modalità di partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156.
2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, è comprensiva del diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.


Art. 4 Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, è attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalità di attestazione di partecipazione.
2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco è a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purché l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali è stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura.
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni.


Art. 5 Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi pronostici è ripartita, secondo quanto già disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita: 8%;
b) montepremi: 34,65%;
c) contributo CONI: 18,77%;
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;
e) imposta unica: 30,42%;
f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.


Art. 6 Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale è successivamente archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e dei supporti di cui al comma 3.


Art. 7 Commissione di controllo
1. La commissione di controllo è istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata.
2. La commissione è composta da:
a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che la presiede;
b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente;
c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria C1.
4. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
5. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dal successivo articolo 17 accompagnati dal pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.
6. E' fatta comunque salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.


Art. 8 Pubblicità
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale è trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari, che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi, la colonna o la combinazione unitaria vincente, le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate vincitrici dei premi successivi di partecipazione.
3. Copia del presente regolamento è esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione.


TITOLO II

Gestione dei flussi finanziari dei concorsi pronostici

Art. 9 Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita
1. La raccolta delle giocate dei concorsi pronostici è effettuata dai concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.


Art. 10 Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie
1. Al singolo concessionario è fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria è messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui è chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento.
2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).


Art. 11 Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00 (tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti.


Art. 12 Modalità di pagamento delle vincite
1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalità previste dai successivi articoli 13, 14 e 15.
2. Il concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.


Art. 13 Modalità di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, il pagamento del premio in contanti.
2. Sulla ricevuta di partecipazione è indicato il concessionario cui è collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita è pubblicizzato il concessionario con cui esso è collegato.


Art. 14 Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità: a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta;
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).


Art. 15 Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro può avvenire attraverso due distinte modalità: a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta.
b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso oppure in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b).


Art. 16 Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite
1. AAMS, con cadenza bisettimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento, sul conto corrente comunicato ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attività oggetto della concessione ed ad esso intestato, dell'importo complessivo dei premi di cui ai precedenti articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun vincitore con le modalità indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui ai precedenti articoli 14 e 15.


Art. 17 Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi.



TITOLO III

Norme relative al concorso pronostici Totocalcio

Art. 18 Oggetto del concorso pronostici Totocalcio
1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell'esprimere quattordici pronostici sull'esito di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.


Art. 19 Modalità di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere effettuati, presso il punto di vendita, ad opera del partecipante, contrassegnandoli su una schedina di gioco ovvero mediante dettatura.
2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali è richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i quali è richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali è richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari.
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato pronosticato.
6. La giocata minima non può essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non può superare le 8.192 colonne unitarie.


Art. 20 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta è emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'art. 21, comma 2.
2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1.
3. La giocata a caratura minima non può essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura è compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura è arrotondato al centesimo di Euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.


Art. 21 Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione è emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata è stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.


Art. 22 Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro.
3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso pronostici Totocalcio, secondo le modalità di cui ai successivi commi 7, 8 e 9; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne. I premi successivi di partecipazione sono divisi, a loro volta, nelle seguenti due tipologie:
a) premi allo zero, dell'importo unitario pari a 4.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma 11;
b) premi alle altre categorie non vincenti, dell'importo unitario pari a 2.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con punteggio diverso da quello di cui alla precedente lettera a), e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma 11.
4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero complessivo delle colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al milione.
5. I premi di cui al comma 3, lettera a), sono in numero pari al 33 per cento del numero totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4; nel caso in cui l'applicazione di tale percentuale determini un numero con decimali, si applica il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore; in ogni caso il numero dei premi di cui al comma 3, lettera a), non può essere superiore a 3.
6. I premi di cui al comma 3, lettera b), sono pari al numero totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4, dedotto il numero dei premi di cui al comma 3, lettera a).
7. Con riferimento ai premi di cui al comma 3, lettera a), tra tutte le giocate che non hanno conseguito premi a punteggio ed in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti, vengono sorteggiate tante giocate vincenti quanti sono i premi assegnabili in base al criterio di cui al precedente comma 5.
8. AAMS, con riferimento ai premi di cui al precedente comma 3, lettera b), provvede:
a) al sorteggio di una categoria di punteggio diversa da zero, tra quelle non comprese nelle categorie di vincita previste per i premi di cui al successivo comma 11;
b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla categoria individuata alla precedente lettera a);
c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazioni assegnabili in base al criterio previsto dal precedente comma 6.
9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene, alla presenza della commissione di controllo che ne verifica la regolarità, entro le ore 24,00 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente. I sorteggi di cui ai precedenti commi 3, lettera a), e 8, lettera c), avvengono in base ai seguenti criteri:
a) ordinamento delle giocate in funzione del codice univoco assegnato dal totalizzatore nazionale e relativa numerazione progressiva delle giocate stesse;
b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla lettera a), su supporto magnetico non riscrivibile;
c) estrazione, attraverso un apposito programma software, le cui caratteristiche tecniche sono definite con decreto del direttore generale di AAMS, di numeri casuali che individuano la posizione delle giocate vincenti nell'ambito dell'archivio di cui alla lettera b). Il programma software prevede l'inserimento dei parametri riguardanti il numero delle giocate sorteggiabili nonché il numero, definito ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, dei premi da assegnare.
10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.
11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
a) 1^ categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2^ categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3^ categoria, per le colonne unitarie con 12 punti.


Art. 23 Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni del CONI;
c) che AAMS dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal successivo comma 6.
5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente più pronosticato, risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi.
8. Nel caso in cui più di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), è facoltà di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente più pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2.
9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.


Art. 24 Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il montepremi di cui al precedente comma 1 è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.


Art. 25 Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'art. 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio è determinato nel modo seguente: a) il 40% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 1^ categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'art. 24, comma 2; b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 2^ categoria; c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, è assegnato alle vincite di 3^ categoria. 3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1^ categoria determina il jackpot. 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1^ categoria, il montepremi di 1^ categoria è sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. 6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2^ categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3^ categoria, è ripartito tra i vincitori di 3^ categoria. 7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3^ categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2^ categoria, è ripartito tra i vincitori di 2^ categoria. 8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2^ e 3^ categoria, la somma dei relativi montepremi è ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. 9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore è più alta di quella di una categoria superiore, è calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse. 10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'Euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore. 11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote. 12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

TITOLO IV

Norme relative al concorso pronostici "il9", abbinato al concorso Totocalcio

Art. 26 Oggetto del concorso pronostici "il9"
1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso "il9", cui si può partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva. 2. Nel caso in cui AAMS distribuisce schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "il9".


Art. 27 Modalità di indicazione della volontà di partecipazione al concorso
1. La partecipazione al concorso "il9" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo. Le modalità di partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La partecipazione al concorso può essere anche di una sola posta, purché la giocata al concorso Totocalcio, cui essa è collegata, è almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "il9" non può superare le 8.192 colonne unitarie.


Art. 28 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "il9" è effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso. 2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "il9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta è emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'art. 21, comma 2. 3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalità di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1. 4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, è ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalità di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6. 5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "il9". 6. Le modalità di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata è effettuata direttamente dal concessionario.


Art. 29 Ricevuta di partecipazione
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "il9" è parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totocalcio, cui essa è collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "il9".


Art. 30 Tipologia e assegnazione dei premi del concorso
1. Il concorso "il9" assegna tre tipologie di premi: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio. 2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "il9", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio è di 100,00 euro. 3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo unitario di 2.000,00 euro, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. Tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne unitarie. 4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero di colonne valide del concorso è arrotondato per difetto al milione. 5. Successivamente AAMS provvede: a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non comprese nella categoria di vincita prevista per i premi a punteggio di cui al successivo comma 7; b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla categoria di cui alla precedente lettera a); c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazione determinati ai sensi del comma 4. 6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le ore 24,00 del giorno successivo alla determinazione della colonna vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 9. 7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato è stato esattamente pronosticato. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.


Art. 31 Validità dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "il9" è assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformità alle prime comunicazioni del CONI. 2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformità alle prime comunicazioni del CONI; c) che AAMS dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato è stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, è considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6. 5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, è stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione è fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati. 6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o più eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), è loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente più pronosticato per il concorso Totocalcio, risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2. 7. Nel caso in cui uno o più eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), è attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi. 8. Nel caso in cui più di quattro eventi sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), è facoltà di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente più pronosticati, così come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, è convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2. 9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso è annullato.


Art. 32 Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici "il9", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, è costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il montepremi di cui al precedente comma 1, è incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.


Art. 33 Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 32, comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, così determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32, comma 2, è assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio. 3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot. 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo è distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. 6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore. 7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote. 8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilità di determinare le quote, l'intero montepremi è riportato sul concorso immediatamente successivo.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 43 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003. 2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del 1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione.